Il consenso imperfetto dei veterinari

Il consenso imperfetto dei veterinari

Il consenso informato trasforma la relazione col veterinario da atto di fiducia a atto partecipato, nell’esclusivo interesse dell’animale. Ma nella realtà è davvero così?

A quasi tutti è capitato di sottoscrivere un modulo di consenso informato quantomeno dal dentista e, talvolta, anche per la sterilizzazione del proprio cane o gatto. Ma è proprio vero che il consenso informato in ambito veterinario è identico a quello presente in medicina umana? La risposta è articolata, ma la conclusione può riassumersi comunque in un sonoro no!

Anzitutto, mentre in medicina umana è il paziente il titolare del diritto sancito dalla legge n.219 del 2017, in medicina veterinaria non è l’animale a prestare il consenso, ma chi ne ha la legittima detenzione (proprietario, detentore, affidatario), un soggetto a cui il veterinario deve prima fornire informazioni dettagliate sulle proposte diagnostico-terapeutiche utilizzando un linguaggio rapportato alle sue capacità di comprensione. Ciò significa che, nel rapporto di cura dell’animale, potrebbero coesistere tre interessi non necessariamente convergenti: in primo luogo, l’interesse dell’animale al proprio benessere, poi quello del proprietario a scegliere, ad esempio, di curare al meglio ma talvolta anche di risparmiare sulle cure e, infine, l’interesse di tutela disciplinare e talvolta civile e penale del medico veterinario.

Per di più, non c’è una legge che disciplina il consenso informato veterinario, ma solo regole deontologiche e professionali (da valutare quanto rispettate e fatte rispettare) e, in particolare, gli artt.25, 29 e 32 del Codice deontologico che stabiliscono l’obbligo per il veterinario di acquisire il consenso per interventi che comportano rischio per la vita dell’animale o che possono incidere sul suo benessere, fornendo al proprietario o al detentore non solo tutte le informazioni necessarie, ma anche i documenti diagnostici e le prescrizioni del caso. Ci sono, poi, gli artt. 1176 (diligenza professionale), 2236 (responsabilità solo per dolo o colpa grave se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà) e 2043 (responsabilità extracontrattuale per fatto doloso o colposo che provoca ad altri un danno ingiusto) del codice civile, sui quali si fonda la responsabilità del medico veterinario. L’ultima fonte normativa è il Dlgs n.218/2023 – che recepisce il Regolamento UE n.6 del 2019 – sull’utilizzo di farmaci in deroga quando non esistono medicinali autorizzati per una determinata specie o con una specifica indicazione.

E’ sulla base di questo impalco normativo che per le prestazioni ordinarie (vaccinazioni, visite di controllo, terapie già prescritte) il consenso informato si finisce col presumerlo prestato attraverso l’accompagnamento dell’animale nello studio veterinario, mentre deve risultare espressamente e formalmente fornito ed acquisito dal medico nel caso di interventi di rilievo (chirurgia, anestesia, procedure diagnostiche invasive, eutanasia), tanto che la sua mancanza espone il veterinario a responsabilità civile (danno patrimoniale e non), penale (animalicidio o maltrattamento) e deontologica (censura, sospensione dalla professione, radiazione dall’albo).

C’è fortunatamente un limite al valore del consenso prestato dal proprietario o dal detentore che, altrimenti, rischierebbe di avvalorare qualsiasi intervento: il limite è dato dal fatto che il veterinario deve sempre rifiutare le prestazioni che violino il benessere animale o che siano contrarie alla legge o all’etica professionale o che integrino le fattispecie del maltrattamento o dell’animalicidio, così come non è tenuto ad acquisire alcun consenso quando l’animale è in pericolo di vita e il proprietario o il detentore non sono reperibili, poichè, in questo caso, è lo stato di necessità dell’art.54 c.p. a subentrare e a prevalere.

Ma il proprietario potrebbe anche rifiutare il consenso alle cure? E in questo caso, cosa può fare il medico? Purtroppo l’espressione del consenso è un diritto del proprietario che può quindi non prestarlo per cure che ritiene ad esempio troppo onerose. Tuttavia, non può opporsi se il rifiuto comporta per l’animale una sofferenza altrimenti evitabile: in questo caso, il veterinario deve anzitutto informare il proprietario sulle conseguenze del suo rifiuto, ma ha l’obbligo anche di cercare una soluzione alternativa e perfino di procedere alla segnalazione all’autorità giudiziaria se il rifiuto genera un’ipotesi di maltrattamento. Una sequenza di comportamenti a virtuosismo crescente, ma anche sempre più onerosi per un medico veterinario che, in molti casi, dovrà confrontarsi con le regole del “mercato” entro cui opera: contrapporsi o sostituirsi a un proprietario che non vuole far curare il proprio animale talvolta non è tra le ipotesi più realistiche, anche se di certo non mancano condotte esemplari.

Ben che vada, quel consenso che in medicina umana ha un alto significato e un’alta protezione, nella prassi quotidiana degli ambulatori e delle cliniche veterinarie, diventa quasi esclusivamente un elemento di validità del contratto e un adempimento burocratico troppo spesso sminuito da entrambe le parti: diverso sarebbe se il consenso che il compagno umano dell’animale è chiamato ad esprimere fosse da questi percepito come espressione dei propri diritti fondamentali di cittadino (art. 2 Cost.) estesi alla sua relazione affettiva con un animale che ha il dovere di tutelare oltrechè di amare. Non è ancora così, nè per i proprietari (che per lo più non “partecipano” all’atto clinico ma preferiscono affidarsi alla figura e al carisma dell’esperto), nè per i medici veterinari (per molti dei quali la sottoscrizione del consenso si confonde ancora con l’accettazione del preventivo), ma forse il cammino per arrivarci non sarà troppo lungo.

Altre informazioni alla Guida “NOI E IL CANE” – Dal veterinario: il consenso informato, che puoi anche ascoltare.