La legge statale del 29 maggio scorso introduce il divieto. Ma le deroghe purtroppo ci sono.
Nel 2014, la legge regionale del Veneto n. 17, in modifica dell’articolo 3 della l.r. n. 60/1993, aveva già introdotto il divieto di detenzione alla catena con una formulazione che già all’epoca aveva sollevato perplessità. La norma recitava infatti così: “Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante”. In sostanza, una formula che soddisfaceva quella larga parte della società che si era più volte espressa contro i cani a catena e, nello stesso tempo, non turbava eccessivamente il mondo rurale e della caccia che poteva appellarsi a motivi di sicurezza per continuare a legare il cane a catene più o meno lunghe. In quest’ottica di transizione, la legge veneta ipotizzava anche un avvicinamento progressivo a un regime di deroga urbanistica per la costruzione di box e recinti quali strumenti di detenzione alternativi alla catena, regime in deroga che non ha mai visto la luce, con la conseguenza che le detenzioni alla catena sono diminuite ma non completamente sparite.
Nel frattempo, la sensibilità collettiva matura una convinzione ancora maggiore circa la crudeltà di tenere cani e gatti in una condizione di costrizione e alcune Regioni legiferano nella direzione auspicata. Tra queste la Campania, che nel 2019 approva la legge n.3, il cui art.9, comma 3 dispone il “divieto di detenere animali d’affezione alla catena o ad altro strumento di contenzione similare” senza nessuna deroga o eccezione e tutelando, quindi, in modo pieno ed esaustivo il diritto degli animali d’affezione a non essere incatenati.
A distanza di sei anni dall’entrata in vigore della legge campana, si poteva immaginare che il governo nazionale considerasse acquisito il principio del divieto assoluto della detenzione a catena. E invece no: la maggioranza di governo si riconosce nella legge veneta di ben undici anni fa e introduce un divieto che ha le caratteristiche di un provvedimento che all’epoca fu all’avanguardia -ancorchè comprensibilmente cauto (sic)- ma che se fosse stato adottato oggi avrebbe subìto le critiche di gran parte della popolazione veneta. E’ così che l’art. 10 della legge che ha approvato il ddl 1308/2024 presentato dall’on.le Brambilla dispone quanto segue: “Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza. Chiunque viola il divieto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro“.
Poichè, come si diceva, il tenore del dispositivo è ben al di sotto delle aspettative della società italiana, la norma è deludente e poco coraggiosa. Non resta, perciò, che confidare in una sua interpretazione letterale, che permetta di restringere le deroghe a una casistica che non ammette estensioni e stravolgimenti. Quindi, è auspicabile che forze dell’ordine e magistratura non abbiano dubbi e tentennamenti nel considerare “esigenza di sicurezza” solamente un evento del tutto imprevisto che sia idoneo a mettere a rischio lo stesso animale oppure l’incolumità di persone o di altri animali. Non solo, ma tale evento deve essere anche del tutto “temporaneo” e, conseguentemente, la misura di sicurezza della “catena o di altro strumento di contenzione” non potrà che essere parimenti temporanea e durare solo il tempo strettamente necessario per gestire la situazione. Infine, deve trovare piena e incondizionata applicazione pratica il principio che l’uso di una catena o di un altro strumento di contenzione non è mai consentito se produce sofferenza (psico-fisica) all’animale, come, ad esempio, impedirgli il movimento, creargli lesioni o ferite, non consentirgli di raggiungere le ciotole dell’acqua e del cibo o una zona protetta dall’irraggiamento solare o dalle intemperie.
