Le spoglie degli animali da compagnia, classificate fra i sottoprodotti di origine animale non destinati all’alimentazione – materiale di categoria 1 ovvero sottoprodotto ad elevato rischio -, devono essere smaltite mediante incenerimento, presso impianti a bassa capacità e conformi ai requisiti igienici e di funzionamento che la normativa stabilisce al fine di prevenire i rischi per la salute umana o animale.
Soltanto come deroga, l’autorità sanitaria può permettere che le spoglie degli animali da compagnia siano eliminate direttamente come rifiuti mediante interramento in aree appositamente individuate o in terreni di proprietà di privati cittadini, a condizione che sia escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva o infestazione trasmissibile a uomini o animali.
Per ottenere l’autorizzazione all’interramento dell’animale in terreno di proprietà il cittadino deve presentare domanda di nullaosta al Sindaco, esibendo un certificato medico veterinario che escluda potenziali rischi sanitari legati a malattie trasmissibili.
In tema di seppellimento delle spoglie degli animali da compagnia, l’alternativa all’interramento in un terreno privato è l’inumazione in un cimitero per animali.
Le carcasse di animali provenienti da ambulatori veterinari non possono essere interrate: sono classificate fra i rifiuti speciali a rischio di residui farmacologici e devono essere smaltite esclusivamente mediante termodistruzione presso impianti autorizzati.