L’interramento delle spoglie

Le spoglie degli animali da compagnia, classificate fra i sottoprodotti di origine animale non destinati all’alimentazione – materiale di categoria 1 ovvero sottoprodotto ad elevato rischio -, devono essere smaltite mediante incenerimento, presso impianti a bassa capacità e conformi ai requisiti igienici e di funzionamento che la normativa stabilisce al fine di prevenire i rischi per la salute umana o animale.

Soltanto come deroga, l’autorità sanitaria può permettere che le spoglie degli animali da compagnia siano eliminate direttamente come rifiuti mediante interramento in aree appositamente individuate o in terreni di proprietà di privati cittadini, a condizione che sia escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva o infestazione trasmissibile a uomini o animali.

Per ottenere l’autorizzazione all’interramento dell’animale in terreno di proprietà il cittadino deve presentare domanda di nullaosta al Sindaco, esibendo un certificato medico veterinario che escluda potenziali rischi sanitari legati a malattie trasmissibili.

In tema di seppellimento delle spoglie degli animali da compagnia, l’alternativa all’interramento in un terreno privato è l’inumazione in un cimitero per animali.

Per approfondire - La normativa
Il riferimento normativo per lo smaltimento e l’eventuale seppellimento degli animali da compagnia è il Regolamento CE n. 1774/2002 – modificato dal Reg. (CE) n.808/2003 e successivamente sostituito dal Reg. (CE) n. 1069/2009 -, le cui regole sono rapportate al rischio ambientale connesso allo smaltimento e all’eventuale seppellimento.
L’ Accordo Stato Regioni del 1° luglio 2004 ha definito le linee guida applicative del regolamento, diversamente recepite poi a livello regionale e locale.
Nel territorio della Regione Veneto è consentito lo smaltimento tramite sotterramento delle carcasse degli animali da compagnia, con esclusione dei circuiti commerciali nonché dei canili e dei rifugi per cani, anche in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) nel rispetto di quanto previsto all’Allegato VI, capo III, Sezione 1, paragrafo 3 del Reg (UE) 142/2011, lett. a), in cui si prevede che il sotterramento deve essere effettuato in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi (delibera della giunta Regionale n.422 del 10.4.2018 pubblicata nel BUR Veneto n.39 del 24.4.2018).

Le carcasse di animali provenienti da ambulatori veterinari non possono essere interrate: sono classificate fra i rifiuti speciali a rischio di residui farmacologici e devono essere smaltite esclusivamente mediante termodistruzione presso impianti autorizzati.


“La vita dei cani è troppo breve. Questa è la loro unica, vera colpa”
(Agnes Sligh Turnbull – scrittrice statunitense)

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