L’art. 2052 c.c. dispone che il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
La Corte di Cassazione, con sentenza n.12307/1998, ha chiarito che la responsabilità è oggettiva, “fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l’animale. Ne consegue che al proprietario dell’animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, ma deve fornire la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale)”.
Il proprietario del cane è chiamato al risarcimento dei danni a cose, a persone o ad altri animali non solo nel caso in cui i danni siano derivati da un comportamento attivo del cane, ma anche quando il danno è derivato da un avvenimento collaterale legato alla conduzione del cane.
Per chi frequenta la montagna con il proprio cane, è di sicuro interesse la polizza ‘AMICO FEDELE’ messa a disposizione da Dolomiti Emergency Onlus. Con un premio annuo di pochissimi euro, la polizza copre le spese sostenute per il soccorso ed il trasporto del cane che accompagna il socio di Dolomiti Emergency e vale sia in caso di soccorso prestato al socio, sia in caso di lesioni fisiche al solo cane. Sono previste, inoltre, alcune centinaia di euro all’anno di rimborso per le spese veterinarie sostenute per la cura del cane infortunato.