La cremazione

E’ una pratica che può essere eseguita esclusivamente presso un centro di cremazione autorizzato.

Esistono due tipi di cremazione: quella collettiva e quella singola. La cremazione collettiva, a fronte di un minor costo, ha l’enorme svantaggio di non poter diversificare le ceneri. Per accedere alla cremazione collettiva è necessario rivolgersi al Servizio veterinario della USL per verificare la disponibilità del servizio di raccolta e stoccaggio delle spoglie ed il successivo invio alla struttura di incenerimento. Chi intende procedere, invece, alla cremazione singola deve rivolgersi direttamente ai centri privati che gestiscono gli impianti di incenerimento.

Per quanto riguarda il trasporto delle spoglie da parte dei privati, va detto che non c’è alcuna particolare disposizione igienico-sanitaria alla quale attenersi: oltre all’utilizzo di un apposito sacco porta salma monouso, l’unico obbligo -sancito dal Regolamento CE n.1774/2002 – è l’esibizione di un certificato redatto dal veterinario che ha effettuato l’eutanasia o curato la malattia del cane, attestante l’esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva o infestazione trasmissibile a uomini o animali. Copia di tale certificato deve essere conservata per almeno 2 anni.

Per approfondire - La dispersione delle ceneri
E’ possibile sia la dispersione delle ceneri, nel rispetto dell’art.3 comma 1, lett.c) della legge n.130/2001, sia la loro conservazione in apposita” urna cineraria”.
Premesso che né la normativa europea, né quella nazionale forniscono indicazioni sullo smaltimento delle ceneri, tenendo conto che le linee guida del Regolamento CE n.1774/2002 identificano le ceneri come residui e non stabiliscono nessuna procedura di smaltimento (a meno che non vi sia stata contaminazione radioattiva), appare logico e legittimo considerare applicabili alle ceneri derivanti da cremazione animale le stesse norme riguardanti la cremazione umana.
La dispersione delle ceneri del proprio cane è dunque consentita alle seguenti condizioni:
– unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private
– la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro
– la dispersione delle ceneri è sempre vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)
– la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

Alcune aziende che si occupano di cremazione di animali d’affezione o gestiscono cimiteri per animali propongono anche delle soluzioni web, con cimiteri virtuali costruiti su portali e piattaforme che ospitano delle vere e proprie “identità funebri digitali” con profili, foto, video e post del cane o del gatto.

Servizi di cremazione per gli animali sono sempre più frequentemente offerti anche da imprese di onoranze funebri per esseri umani: alcune di queste sono addirittura affiliate ad aziende di franchising.


“In Paradiso si entra per favoritismo. Se si entrasse per merito, tu resteresti fuori ed il tuo cane entrerebbe al posto tuo”
(Samuel Langhorne Clemens – Mark Twain – scrittore statunitense)

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