In presenza di un cane vagante

Quando ci si trova davanti ad un cane vagante, ma non ferito, il comportamento da tenere deve essere improntato alla calma e alla prudenza. Calma ed estrema prudenza sono necessarie per non spaventarlo e l’avvicinamento non deve mai essere troppo diretto e rapido. Bisogna controllare se è provvisto di medaglietta (potrebbe avere anche solo il microchip ma questo si può capire solo con un lettore in dotazione al Servizio Veterinario Azienda Usl e, talvolta, a veterinari liberi professionisti e Polizie locali). In assenza di una medaglietta recante un numero di telefono o di altra informazione per risalire al proprietario, è obbligatorio denunciare il ritrovamento del cane ad una forza di Polizia oppure al Servizio Veterinario dell’USL. La denuncia certificherà, tra l’altro, la condizione di cane vagante ritrovato e servirà a perseguire il responsabile dell’eventuale abbandono.

Se, invece, il cane:
– si trova nei pressi o su una sede stradale e può essere un pericolo per sé e per gli altri, è necessario chiamare immediatamente la Polizia Stradale (tel.113) o i Carabinieri (tel.112) o la Guardia di Finanza (te.117) o, per le strade urbane, la Polizia locale presso il centralino del Comune
è ferito è necessario chiamare il Servizio Veterinario dell’USL, ma nel Veneto fornisce assistenza indiretta anche il 118
è in situazioni particolari di difficoltà (tetti, dirupi, cunicoli, corsi d’acqua) il numero da chiamare è il 115 dei Vigili del Fuoco

Per approfondire - Obblighi e diritti di chi trova un cane vagante
Una volta catturato, il cane vagante viene consegnato, unitamente al verbale della Pubblica Autorità, alla struttura di accoglienza – pubblica o privata convenzionata – competente per territorio ovvero al canile municipale o al canile convenzionato con il Comune sul cui territorio è stato ritrovato il cane.
Chi consegna a una struttura pubblica un cane privo di microchip senza presentare contestualmente una regolare denuncia di rinvenimento ne diventa automaticamente il nuovo proprietario e sarà tenuto a pagare tutte le spese sanitarie e di mantenimento presso la struttura stessa. Se la denuncia di reinvenimento viene presentata, le spese di custodia e mantenimento del cane non identificato sono a carico del Comune nel cui territorio è stato recuperato. Invece, nel caso di un cane microchippato, la struttura avvierà le indagini sul ritrovamento per stabilire se si tratta di un abbandono o di uno smarrimento: in tal caso, le spese saranno poste a carico del proprietario. In assenza di posto o recependo la richiesta della persona che l’ha trovato, il cane identificato potrà anche essere affidato in via provvisoria a chi l’ha recuperato in attesa che il proprietario sia rintracciato.
E se chi ha trovato il cane vagante non intende restituirlo? Con sentenza n.18749 del 29.4.2013, la Corte di Cassazione ha stabilito che appropriarsi di un cane smarrito costituisce reato (art.647 c.p.) ma solo se il cane ha segni di riconoscimento (collare, microchip) o viene rivendicato dal proprietario entro 20 giorni da quando ha scoperto dove l’animale si trova.

Se ci si imbatte in un cane guida o di assistenza senza il suo conduttore l’atteggiamento dovrà essere molto diverso. Infatti, se anche l’impressione sarà quella di trovarci dinanzi a un cane vagante, in realtà si tratta di un allontanamento che il cane guida o di assistenza mette in atto per chiedere aiuto per il proprio assistito: quindi, l’unica cosa da fare sarà di accettare il suo invito a seguirlo, perché ci porterà da una persona che, ad esempio, è caduta o si è infortunata o ha avuto una crisi diabetica e necessita di aiuto.


“Quando si abbandona un cane perché è “inutile” i vostri figli imparano la lezione.
Forse faranno lo stesso con voi quando sarete un anziano. Pensateci.”
(Anonimo)

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