Il cane nei locali pubblici

Chi vive con un cane o con un gatto sostiene l’esistenza del loro diritto d’accesso in qualunque luogo o esercizio pubblico ed accetta la sola esclusione dei locali in cui vengono preparati e/o immagazzinati gli alimenti. La fonte del diritto risiederebbe nell’

art.83 lettera d)

del dpr 8 febbraio 1954 n.320 (“Regolamento di Polizia veterinaria”), ma , in realtà, se è vero che la legislazione nazionale vieta l’ingresso di animali domestici esclusivamente nel caso si tratti di luoghi in cui si preparano, manipolano o si conservano alimenti (come le cucine), è però altrettanto vero che in tutti gli altri casi lascia la facoltà al titolare/gestore della struttura di consentire o meno l’ingresso di animali in tutti gli altri locali pubblici o aperti al pubblico (compresi quelli ove avviene la somministrazione degli alimenti come le sale di consumazione dei ristoranti).

Dunque, in luogo del diritto di accesso degli animali d’affezione nei locali pubblici o aperti al pubblico, lo Stato ha preferito garantire la facoltà del gestore della struttura privata di decidere se fare entrare o meno gli animali nel suo locale e nessuna norma nazionale lo costringerà ad accettare l’ingresso dei cani, ancorchè al guinzaglio corto e con museruola. A far pendere la bilancia verso i diritti dell’animale potrà essere solo una legge regionale o un provvedimento del Comune, che in materia conserva ampia competenza.

Per approfondire - Il diritto di entrare in un locale pubblico c'è se...
Dal 1954 (data di emanazione del dpr n.320) ad oggi, in una sola altra occasione il legislatore si è occupato del tema: è capitato vent’anni dopo, nel 1974, quando nell’articolo unico della legge n.37 ha disposto in favore dei soli ciechi che “al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida”. Dopodichè non si è trovata o non si è voluta trovare nessun’altra occasione per affermare un principio di civiltà che l’Europa ha invece accolto nel 2004.
Perde, dunque, di intensità il presunto diritto di entrare nei locali pubblici con il proprio cane o gatto che la maggior parte dei possessori di animali da compagnia pensa di poter vantare con poche eccezioni e soprattutto senza che l’esercente possa opporre un rifiuto che non sia motivato da mere esigenze di natura igienico-sanitaria (quali, ad esempio, l’essere il locale un luogo in cui vengono preparati o immagazzinati alimenti, l’essere l’animale sporco o maleodorante o molesto).
In assenza di una legge nazionale che stabilisca il diritto di portare il proprio cane in un negozio o al tavolo del bar o del ristorante, si è dovuto attendere che la società civile maturasse sulla questione una sensibilità così profonda e diffusa da provocare la nascita di una disciplina volontaristica, che si è andata affiancando ai provvedimenti dei sindaci italiani, vari e mutevoli come i mille campanili di cui è costellato il Paese. E’ così che, nell’ottobre del 2013, la FIPE-Federazione Italiana Pubblici Esercizi ha diffuso un “Manuale di Corretta Prassi Operativa”, validato dal Ministero della Salute in base al Regolamento CE n.852/2004, che in merito all’ammissione di animali negli esercizi così dispone: “Fermo restando il divieto di introdurre animali domestici nei laboratori di preparazione e nei depositi di prodotti alimentari, è consentito l’accesso ai cani guida anche non muniti di museruola nelle zone aperte al pubblico di ristoranti e altri pubblici esercizi. Gli altri cani devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola”.
In maniera davvero singolare, è toccato, dunque, a un manuale redatto da un sindacato di categoria introdurre anche in Italia– blandamente e in un contesto di buone prassi che nulla hanno a che vedere con la tutela giuridica degli animali d’affezione – il principio della libera circolazione dei cani nei pubblici esercizi. Ma poiché si tratta soltanto di una “corretta prassi” è ovvio che l’esercente conserva il diritto di vietare l’ingresso agli animali e può farlo senza bisogno di motivare il diniego con il ricorso a condizioni tutelate dalla legge come, ad esempio, quelle di natura igienico-sanitaria, salvo che tale obbligo non sia imposto come condizione da una legge regionale o da un regolamento comunale.
Nel tentativo di mitigare la lacuna legislativa di fatto esistente, il Ministero del Turismo e l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia hanno pubblicato, nel 2010, un’ordinanza-tipo sul libero accesso di cani e animali d’affezione in strutture pubbliche e luoghi aperti al pubblico, ottenendo, tuttavia, un risultato disomogeneo. Da allora molte città, province e regioni hanno, infatti, adottato regolamenti che a volte favorisono ed altre volte, invece, penalizzano l’accesso di cani e gatti alle strutture pubbliche o aperte al pubblico.
Ad esempio, l’art.26 del regolamento sul benessere animale della città di Belluno ammette i cani negli esercizi pubblici, ma vanifica il diritto concedendo la facoltà di ‘non ammettere gli animali al proprio interno a quegli uffici aperti al pubblico, esercizi pubblici ed esercizi commerciali che espongano il divieto sulla vetrina o sulla porta di ingresso’.
Penalizzante è anche l’ordinanza del Comune di Varese, che ha fissato un principio negativo secondo il quale i cani possono entrare solo nei negozi dove espressamente sono accettati, mentre sono assolutamente banditi dai locali e dagli esercizi pubblici.
Esattamente in direzione opposta si sono nvece espressi i sindaci di Torino e di strong>Prato: in questi Comuni l’esercente che vuole impedire l’accesso dei cani nel proprio locale deve spiegare agli uffici comunali le motivazioni igienico-sanitarie che sottendono alla sua volontà di ostacolare quello che in queste due città è diventato davvero un diritto pieno per i proprietari e i detentori di animali d’affezione.
In Friuli Venezia Giulia la l.r. 11 ottobre 2012, n. 20 stabilisce che i cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico (case di riposo comprese), mentre i responsabili degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico possono adottare misure limitative all’accesso, ma sono obbligati a darne preventiva comunicazione al Sindaco.
Quanto al Veneto, la disposizione più esplicita è contenuta nella Deliberazione della Giunta Regionale n.243 del 7 febbraio 2004, la quale al punto 5 dell’art.10 stabilisce che “i cani nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere tenuti con la museruola ed al guinzaglio”: niente di più e niente di meno di quello che già si sapeva nel 1954!

Si potrà entrare col proprio cane in un locale pubblico anche nel caso in cui il cartello di divieto di accesso agli animali non sia esposto e non esista un divieto sancito dal Regolamento comunale. In questo caso, l’esercente non può impedire che il cane entri nel locale e il proprietario o il detentore dell’animale potrà far intervenire la polizia municipale per far rispettare il suo diritto ad entrare.


“Gli animali vengono verso di noi, se li chiamiamo per nome. Esattamente come gli uomini”
(Ludwing Josef Johann Wittgenstein – filosofo austriaco)

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