Il cane in condominio

Una delle novità apportate dalla riforma in materia di regolamento di condominio è stata quella relativa all’introduzione del nuovo quinto comma dell’art. 1138 c.c., che sancisce l’impossibilità per i regolamenti condominiali di inserire norme che vietino di possedere o detenere animali domestici.

Ne consegue, tra l’altro, che:
– qualunque delibera condominiale che contenga disposizioni a discapito dell’animale (e, in particolare, quella che vieta “preventivamente” di godere delle proprietà comuni come il giardino, l’ascensore o le scale) può essere annullata presentando ricorso al Giudice di Pace
– deve ritenersi caducato qualunque divieto alla detenzione di animali presistente all’entrata in vigore della riforma, dato che si viene a configurare una forma di nullità sopravvenuta delle clausole contrarie al nuovo disposto normativo che siano eventualmente contenute nel regolamento condominiale ante riforma.

Per approfondire - C'è contratto e contratto...
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, la norma risulterebbe applicabile solo ai regolamenti condominiali ordinari, dato che – a differenza di quelli contrattuali che possono legittimamente limitare i poteri e le facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà con il consenso unanime di tutti i comproprietari – nei regolamenti assembleari, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non è consentito l’inserimento di clausole che incidono sulla libertà del singolo condomino di poter godere e disporre della propria proprietà esclusiva, rientrando tra queste facoltà di godimento anche la detenzione degli animali domestici (Cass. n.3705/2011). Giurisprudenza di merito più recente (Tribunale Civile di Cagliari, 2016) ha, invece, uniformato le fattispecie, stabilendo che l’impossibilità di vietare di possedere o detenere animali domestici è applicabile a tutte le disposizioni dei regolamenti indipendentemente dalla natura dell’atto che le contiene (contrattuale ovvero assembleare) e indipendentemente dal momento dell’introduzione di quest’ultimo.
Un altro caso in cui il condomino può vedersi vietata la detenzione di un animale domestico si verifica quando il divieto è previsto dal contratto di locazione dell’appartamento, dato che, anche in questo caso, il divieto ha natura contrattuale.
Riferimenti: www.dirittierisposte
Per approfondire - Il decalogo della convivenza in condominio
Non va dimenticato che il proprietario o il detentore del cane o dell’animale domestico è tenuto al rispetto delle regolamentazioni generali previste in materia, tra cui l’obbligo, incombente nei confronti dei proprietari dell’animale, di mantenere ordine e pulizia nell’area di passeggio, di usufruire del guinzaglio in ogni luogo e di applicare la museruola quantomeno agli animali di indole aggressiva, oltre alle consuete responsabilità civili dei proprietari per i danni cagionati dall’animale ex art. 2052 c.c., per le immissioni moleste (sotto forma di rumore e disturbo della quiete) che superano la normale tollerabilità (art. 844 c.c.), nonché gli estremi censurati in sede penale dall’art. 672 c.p. per “omessa custodia e mal governo di animali”.

Un decalogo che riassume le regole di condotta potrebbe essere il seguente:
1) Portare sempre il cane al guinzaglio corto (mt. 1,50) e con la museruola al seguito quando si attraversano o si sosta negli spazi comuni e nel giardino condominiale
2) Mai lasciare il cane libero in ascensore: il cane deve essere tenuto al guinzaglio corto e con museruola al seguito
3) Pulire l’ascensore, rimuovendo i ciuffi di pelo
4) Mai lasciare libero il cane per le scale o nel giardino o negli spazi condominiali
5) Raccogliere sempre le deiezioni del cane e pulire con prodotti non nocivi dove ha fatto pipì
6) Mai lasciare in giro negli spazi comuni o nel giardino condominiale ciotole contenenti cibo o acqua, barattoli o sacchetti con crocchette o umido, collari, guinzagli o rifiuti
7) Se c’è un giardino o un box o uno spazio privato dove vive il cane è necessario pulire almeno una volta al giorno
8) Evitare di lasciare solo in appartamento il proprio cane per più di sei-sette ore al giorno. Mai lasciare il cane da solo sul balcone: deve essere sempre lasciata aperta una porta in modo che possa andare e venire dall’appartamento
9) Se il cane abbaia in casa negli orari destinati al riposo, riservare al cane una zona della casa il più lontana possibile dalle finestre o dagli ingressi delle altre case e insonorizzarla
10) Portare il cane a passeggio almeno due volte al giorno.

Lasciare senza vigilanza per lungo tempo sul balcone o nell’abitazione il proprio animale non è solo una grave mancanza nei confronti dell’animale, ma anche un comportamento che potrebbe ipotizzare il reato di omessa custodia e/o maltrattamento.

Per denunciare, invece, una minaccia di un condomino o di un vicino contro il cane detenuto in condominio va presentata denuncia alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato o ai Carabinieri.


“E a forza di sterminare animali, s’era capito che anche sopprimere l’uomo non richiedeva un grande sforzo”
(Erasmo da Rotterdam – teologo, umanista e filosofo olandese)

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