Una delle novità apportate dalla riforma in materia di regolamento di condominio è stata quella relativa all’introduzione del nuovo quinto comma dell’art. 1138 c.c., che sancisce l’impossibilità per i regolamenti condominiali di inserire norme che vietino di possedere o detenere animali domestici.
Ne consegue, tra l’altro, che: – qualunque delibera condominiale che contenga disposizioni a discapito dell’animale (e, in particolare, quella che vieta “preventivamente” di godere delle proprietà comuni come il giardino, l’ascensore o le scale) può essere annullata presentando ricorso al Giudice di Pace – deve ritenersi caducato qualunque divieto alla detenzione di animali presistente all’entrata in vigore della riforma, dato che si viene a configurare una forma di nullità sopravvenuta delle clausole contrarie al nuovo disposto normativo che siano eventualmente contenute nel regolamento condominiale ante riforma.
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Secondo la giurisprudenza della Cassazione, la norma risulterebbe applicabile solo ai regolamenti condominiali ordinari, dato che – a differenza di quelli contrattuali che possono legittimamente limitare i poteri e le facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà con il consenso unanime di tutti i comproprietari – nei regolamenti assembleari, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non è consentito l’inserimento di clausole che incidono sulla libertà del singolo condomino di poter godere e disporre della propria proprietà esclusiva, rientrando tra queste facoltà di godimento anche la detenzione degli animali domestici (Cass. n.3705/2011). Giurisprudenza di merito più recente (Tribunale Civile di Cagliari, 2016) ha, invece, uniformato le fattispecie, stabilendo che l’impossibilità di vietare di possedere o detenere animali domestici è applicabile a tutte le disposizioni dei regolamenti indipendentemente dalla natura dell’atto che le contiene (contrattuale ovvero assembleare) e indipendentemente dal momento dell’introduzione di quest’ultimo. Un altro caso in cui il condomino può vedersi vietata la detenzione di un animale domestico si verifica quando il divieto è previsto dal contratto di locazione dell’appartamento, dato che, anche in questo caso, il divieto ha natura contrattuale. Riferimenti: www.dirittierisposte
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Non va dimenticato che il proprietario o il detentore del cane o dell’animale domestico è tenuto al rispetto delle regolamentazioni generali previste in materia, tra cui l’obbligo, incombente nei confronti dei proprietari dell’animale, di mantenere ordine e pulizia nell’area di passeggio, di usufruire del guinzaglio in ogni luogo e di applicare la museruola quantomeno agli animali di indole aggressiva, oltre alle consuete responsabilità civili dei proprietari per i danni cagionati dall’animale ex art. 2052 c.c., per le immissioni molesteLa prova delle immissioni molestePer quanto riguarda le immissioni moleste, ossia il rumore di solito provocato dall'abbaiare del cane, va precisato che il disturbo, anche se denunciato da più persone, deve essere dimostrato da una perizia, dalla quale risulti che sono state quantitativamente violate le norme sull’inquinamento acustico: un cane che abbaia occasionalmente non può essere, dunque, considerato un fatto molesto, mentre lo è un abbaiare insistente, continuo e violento. (sotto forma di rumore e disturbo della quiete) che superano la normale tollerabilità (art. 844 c.c.), nonché gli estremi censurati in sede penale dall’art. 672 c.p. per “omessa custodia e mal governo di animali”.
Un decalogo che riassume le regole di condotta potrebbe essere il seguente: 1) Portare sempre il cane al guinzaglio corto (mt. 1,50) e con la museruola al seguito quando si attraversano o si sosta negli spazi comuni e nel giardino condominiale 2) Mai lasciare il cane libero in ascensore: il cane deve essere tenuto al guinzaglio corto e con museruola al seguito 3) Pulire l’ascensore, rimuovendo i ciuffi di pelo 4) Mai lasciare libero il cane per le scale o nel giardino o negli spazi condominiali 5) Raccogliere sempre le deiezioni del cane e pulire con prodotti non nocivi dove ha fatto pipì 6) Mai lasciare in giro negli spazi comuni o nel giardino condominiale ciotole contenenti cibo o acqua, barattoli o sacchetti con crocchette o umido, collari, guinzagli o rifiuti 7) Se c’è un giardino o un box o uno spazio privato dove vive il cane è necessario pulire almeno una volta al giorno 8) Evitare di lasciare solo in appartamento il proprio cane per più di sei-sette ore al giorno. Mai lasciare il cane da solo sul balcone: deve essere sempre lasciata aperta una porta in modo che possa andare e venire dall’appartamento 9) Se il cane abbaia in casa negli orari destinati al riposo, riservare al cane una zona della casa il più lontana possibile dalle finestre o dagli ingressi delle altre case e insonorizzarla 10) Portare il cane a passeggio almeno due volte al giorno.
Lasciare senza vigilanza per lungo tempo sul balcone o nell’abitazione il proprio animale non è solo una grave mancanza nei confronti dell’animale, ma anche un comportamento che potrebbe ipotizzare il reato di omessa custodia e/o maltrattamento.
Per denunciare, invece, una minaccia di un condomino o di un vicino contro il cane detenuto in condominio va presentata denuncia alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato o ai Carabinieri.
“E a forza di sterminare animali, s’era capito che anche sopprimere l’uomo non richiedeva un grande sforzo” (Erasmo da Rotterdam – teologo, umanista e filosofo olandese)
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