Il cane e l’eutanasia

La Comunità Europea riconosce da tempo la necessità di non far sopportare inutili sofferenze agli animali: impone, quindi, che la morte indotta dall’uomo sia procurata in forma umanitaria o di eutanasia entro precisi limiti di intervento e, quando intenzionale, la morte deve essere rapida e senza dolore.

La “buona morte” implica sempre l’assenza di dolore e stress: pertanto, le tecniche di eutanasia impiegate dal medico veterinario devono procurare una rapida perdita di coscienza seguita da un arresto cardiacorespiratorio ed, alla fine, la perdita delle funzioni cerebrali. La metodica procedurale prevede: sedazione, accesso venoso, anestesia profonda, farmaco eutanasico ed è finalizzata alla minimizzazione del dolore e anche dell’ansia che gli animali possono provare prima della perdita di coscienza. La presenza del proprietario quantomeno nella fase di induzione dell’anestesia è una ulteriore garanzia del rispetto del benessere animale e un contributo non trascurabile alla minimizzazione dello stress e dell’ansia nel proprio cane. Quanto all’ambiente, sarebbe preferibile che l’eutanasia fosse eseguita a domicilio o almeno in un locale isolato e tranquillo, magari evitando il tavolo d’acciaio dell’ambulatorio.

Per approfondire - Le condizioni che permettono l'eutanasia
La Legge nazionale n. 189/2004 vieta qualunque uccisione provocata per crudeltà o in assenza di necessità (Art. 544 bis C.p.). Ne discende che l’eutanasia – che è un atto medico – può quindi essere praticata solo se inevitabile e nell’interesse dell’animale. Sotto questo profilo, sono condizioni di necessità indubitabili le tre fattispecie previste dalla Legge n. 281/1991 sulla protezione degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo, legge che regolamenta in pratica la gestione dei canili. La legge n.281 non consente più la soppressione di animali randagi e, di conseguenza, ha statuito che i cani ospiti di canili e rifugi possono essere soppressi per via eutanasica e ad opera di medici veterinari solo qualora gravemente malati, incurabili o risultino di comprovata pericolosità (Art. 2): una eccezionalità che è stata ribadita dalla Circolare esplicativa n. 9/1992 del Ministero della Sanità.

La comprovata pericolosità – che, a prima vista, sembrerebbe la fattispecie meno determinata e determinabile- trova, in realtà, il proprio fondamento giuridico in due norme: l’art. 672 c.p. che contempla il reato di omessa custodia e malgoverno degli animali, la cui previsione mira alla difesa dell’incolumità fisica delle persone dinanzi alla minaccia rappresentata dalla presenza di un cane; e il Regolamento di polizia veterinaria, che tra le misure restrittive per contenere la propagazione di malattie infettive e zoonosi comprende l’abbattimento forzato degli animali. Entro questi ambiti dovrà dunque essere ricercata la comprovata pericolosità del cane da avviare ad eutanasia.
Per animale gravemente malato si intende in genere un soggetto affetto da una severa alterazione patologica cui l’organismo non sa reagire: sono tali, ad esempio, le malattie terminali, progressivamente debilitanti ed irreversibili.
Più arduo, invece, è definire con certezza lo stato di animale incurabile. La fattispecie comprende sicuramente la compromissione dello stato di salute e la grave sofferenza, non suscettibili di guarigione e accompagnata da impraticabilità di qualsiasi trattamento terapeutico. In tal caso si devono evitare all’animale gravi ed inutili sofferenze e la Legge 281/1991 demanda alla professionalità del medico veterinario la diagnosi finale e la prognosi fausta o infausta. L’art. 1 del Codice deontologico, peraltro, finalizza l’opera del veterinario alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti. La valutazione finale, quindi, medierà necessariamente tra l’interesse dell’animale, la discrezionalità del professionista e la disponibilità del proprietario, con almeno lo scopo di procurare una morte senza dolore: ecco perchè è richiesto al medico veterinario di fornire al proprietario dell’animale ogni elemento e strumento utile per decidere con consapevolezza e responsabilità (consenso informato), analizzando i motivi della scelta prima di arrivare alla soppressione eutanasica.

Regolano la materia dell’eutanasia animale: a) la Convenzione Europea degli animali da compagnia del 1987 (“ogni uccisione deve essere effettuata con il minimo di sofferenze fisiche e morali in considerazione delle circostanze. Il metodo prescelto, tranne che nei casi di urgenza, deve sia indurre una perdita di coscienza immediata e successivamente la morte; sia iniziare con la somministrazione di un’anestesia generale profonda seguita da un procedimento che arrechi la morte in maniera certa.[…] vietato […] l’utilizzazione di qualsiasi veleno o droga di cui non sia possibile controllare il dosaggio e l’applicazione in modo da ottenere gli effetti di cui sopra”); b) la legge n. 189/2004; c) la legge n. 281/1991 (oltre ad aver delegato alle Regioni il compito di provvedere al controllo delle nascite delle popolazioni canine e feline, ha stabilito che i cani randagi non possano essere più soppressi se non nel caso in cui siano “gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità”); la circolare ministeriale n. 9 del 10 marzo 1992 (sottolinea che “è vietata la soppressione di cani se non in casi particolari e giustificati”)
Il Veneto si è dotato di Linee Guida nel 2004 (D.G.R. n.2997)/2004.
SOS veterinari

L’opzione dell’eutanasia animale è legale e giustificata solo se frutto della valutazione consapevole delle circostanze e responsabilità che la motivano e delle sue conseguenze psicologiche (emotività e lutto del proprietario) e materiali (soppressione indolore e sistemazione dell’animale soppresso).

Le informazioni contenute nelle schede della guida “Che fare se…” di www.associazioneapaca.eu sono ideate per integrare e non sostituire le indicazioni fornite dal veterinario di fiducia

“Qui sono sepolti i resti di uno che possedeva Bellezza senza Vanità, Forza senza Insolenza, Coraggio senza Ferocia, e tutte le Virtù dell’uomo senza i suoi Vizi.”
(George Gordon Byron-Lord Byron, poeta e politico inglese – epitaffio per l’amato terranova Boatswain)

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