Il problema delle morsicature canine è un tema delicato e complesso, al quale sono legati concetti come la
“pericolosità”La pericolositàIl concetto di 'pericolosità' dei cani viene introdotto, per la prima volta, dalla legge quadro n.281/1991, il cui art. 2, comma 6 prevede che: 'i cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell’art. 4 (ossia nei canili comunali e rifugi) possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico a opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolositàe l’
“aggressività non controllata”'L'aggressività non controllata'Per cane con aggressività non controllata si intende l’animale che, non provocato, lede o minaccia di ledere l’integrità fisica di una persona o d'altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell’animale. che il legislatore, nell’intento di tutelare l’incolumità pubblica, ha utilizzato per formulare liste controverse di cani ad attitudine mordace o comunque temibili, liste oggi fortunatamente scomparse e sostituite dal riferimento alla nozione generica di
cane impegnativoQuando il cane è considerato impegnativo?Il termine è usato, ad es., dall'art.1 comma 6 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6.8.2013: 'Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica che, peraltro, è fonte di grande incertezza.
I gradi di rischio sono quattro:
Grado 0 – l’esito del sopralluogo è favorevole e il cane non viene considerato pericoloso
Grado 1 – l’esito del sopralluogo è sfavorevole e il grado di rischio richiede “Attenzione”. Viene, perciò, prescritto: l’obbligo di condurre il cane sempre con la museruola e il guinzaglio nelle aree pubbliche o aperte al pubblico; l’obbligo di non lasciare il cane incustodito alla presenza di estranei e/o di bambini; l’obbligo di applicare eventuali specifiche prescrizioni per la messa in sicurezza di giardini o recinti dove è detenuto l’animale. Viene consigliata la stipulazione di una polizza assicurativa
Grado 2 – l’esito del sopralluogo è sfavorevole e il grado di rischio “Serio”. Viene, perciò, prescritto: l’obbligo di condurre il cane sempre con la museruola e il guinzaglio nelle aree pubbliche o aperte al pubblico; l’obbligo di non lasciare il cane incustodito alla presenza di estranei e/o di bambini; l’obbligo di applicare eventuali specifiche prescrizioni per la messa in sicurezza di giardini o recinti dove è detenuto l’animale; l’obbligo (sancito da ordinanza del Sindaco) per il proprietario di seguire un percorso formativo con rilascio del patentino ai sensi dell’art.1, comma 4 dell’Ordinanza Ministeriale 2 marzo 2009 (chi non rispetta l’ordine di conseguire il patentino obbligatorio è soggetto alla pena dell’ammenda fino a euro 206,00 ex art 650 c.p). Può essere consigliato anche un percorso di rieducazione del cane, a spese del proprietario, con relazione finale dei risultati ottenuti da parte del Veterinario comportamentalista incaricato. Viene, infine, consigliata la stipulazione di una polizza assicurativa
Grado 3 – l’esito del sopralluogo è sfavorevole e il grado di rischio “Problematico”. Viene, perciò, prescritto: l’obbligo (sancito da ordinanza del Sindaco) di condurre il cane sempre con la museruola e il guinzaglio nelle aree pubbliche o aperte al pubblico; l’obbligo di non lasciare il cane incustodito alla presenza di estranei e/o di bambini; l’obbligo di applicare eventuali specifiche prescrizioni per la messa in sicurezza di giardini o recinti dove è detenuto l’animale; l’obbligo (sancito da ordinanza del Sindaco) per il proprietario di seguire, a proprie spese, un percorso formativo con rilascio del patentino ai sensi dell’art.1, comma 4 dell’Ordinanza Ministeriale 2 marzo 2009 (chi non rispetta l’ordine di conseguire il patentino obbligatorio è soggetto alla pena dell’ammenda fino a euro 206,00 ex art 650 c.p); l’obbligo (sancito da ordinanza del Sindaco) di un percorso di rieducazione del cane, a spese del proprietario, con relazione finale dei risultati ottenuti da parte del Veterinario comportamentalista incaricato; l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa. E’ possibile l’eutanasia coatta ai sensi del dpr n.320/1954 per motivi (che dovrebbero essere sempre eccezionali) di comprovata pericolosità.
Al Servizio Veterinario dell’Azienda USL è anche affidata la tenuta di un registro nel quale vengono annotati i cani identificati come a rischio potenziale. Direttamente o per il tramite della polizia municipale, il Servizio provvede anche a verificare l’insussistenza a carico del proprietario delle condizioni ostative al possesso di cani aggressivi (delinquenza abituale o per tendenza, condanne anche non definitive per delitti non colposi contro la persona o contro il patrimonio; misure di interdizione personale, condanne relative a reati di abbandono e maltrattamento di animali o di utilizzo in combattimenti).
Avverso le ordinanze del Sindaco e gli altri atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso al TAR ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, oppure, in alternativa e nei casi previsti dal D.P.R. 24/11/1971, n°1199, ricorso al Presidente della Repubblica.
Le schede di valutazione dell’evento di morsicatura
Il percorso formativo